Come saremo dopo l’abrogazione delle precedenti direttive

Beverage Scenari –

La direttiva 2007/45/Ce non
solo abroga le due precedenti
(direttiva 75/106/Ce , direttiva
80/232/CE e successive modifiche),
ma limita anche l’intervento
delle autorità nazionali specificando
che non possono rifiutare,
vietare o limitare la commercializzazione
dei prodotti in imballaggi
preconfezionati per motivi attinenti
alle quantità nominali degli
stessi. L’entrata in vigore di questa
norma comunitaria comporta
l’abrogazione di tutte le leggi
nazionali che imponevano una
gamma obbligatoria: le autorità
degli Stati membri non possono più opporsi alla libera circolazione
di prodotti preconfezionati, adducendo
a scusa il mancato rispetto
di una gamma nazionale di peso o
di volume.

Per consentire agli operatori di
adeguare la propria produzione,
gli Stati membri avrebbero dovuto
recepire la direttiva entro l’11
ottobre 2008, la norma è in ogni
caso vincolante anche in assenza
del recepimento nazionale. Nel
caso dell’Italia per prodotti (per
esempio la birra) per i quali erano
fino all’11 aprile 2009 previste
norme specifiche, i limiti decadono
automaticamente. Nel settore bevande rimangono quindi in
vigore solo le gamme comunitarie
per vini e bevande spiritose.

Il nuovo regime è più coerente con
la situazione di mercato perché
considera gli intervalli di volume
che interessano maggiormente il
consumatore (vedi tabelle pagina
10). In questi intervalli non è consentito
l’uso di formati diversi,
mentre sopra e sotto il limite
minimo e il limite massimo dell’intervallo
definito dalla norma
c’è libertà di gamma. Per esempio,
per i vini tranquilli è stato liberalizzato
il formato 187 ml. Era destinato
finora alle sole forniture a setbordo
di aerei e navi ma dall’11
aprile potrà essere venduto anche
nei supermercati.
È importante
ricordare alle aziende che, nonostante
l’abolizione delle gamme,
restano in vigore tutte le altre
norme metrologiche applicabili ai
prodotti preconfezionati destinati
al consumatore. Per i formati di
peso compreso nell’intervallo tra
5 g e 10 kg o di volume compreso
tra 5 ml e 10 l rimane quindi l’obbligo
di fare i controlli metrologici,
rispettare le tolleranze, apporre le
dovute iscrizioni e uniformarsi alle
dimensioni minime previste per i
loro caratteri.

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