Il caso dei giornali nei supermercati

Urbanistica, Real Estate & CCI – Il Dlgs 170/2001 per la regolamentazione delle vendite dei giornali non è più nominato, nel susseguirsi di decreti e provvedimenti sulla liberalizzazione. Perché? (da MARKUP 219)

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"Il rilascio dell'autorizzazione da parte dei Comuni, previsto dal decreto legislativo (Dlgs) 170/2001, è sostituito dalla dichiarazione d'inizio attività da presentare allo sportello unico del Comune competente". Così comincia l'articolo 71, "Liberalizzazione della vendita di quotidiani e periodici", del Dlgs 59/2010, che ha recepito la Direttiva Bolkestein, così come entrato in Parlamento. Non trattato nel dibattito parlamentare, scompare nel testo definitivo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sostituito dal titolo "requisiti di accesso alle attività".
La storia si ripete nel 2012: il Governo Monti annuncia la liberalizzazione della vendita di quotidiani e periodici (DL 24 gennaio 2012 n. 1). Nella conversione in legge l'articolo 39 cambia e si limita a prevedere che le attuali rivendite possano trattare anche tutti gli altri prodotti e non solo i giornali.
Poi il silenzio: il Dlgs 170/2001 non viene più nominato, nel susseguirsi di decreti e provvedimenti sulla liberalizzazione. Disattenzione? Incertezza? Potere della lobby degli edicolanti? È opportuno fare il punto sullo stato dell'arte, guardando il quadro normativo generale.

Le normative nel 2013
Il Dl 1/2012, convertito nella legge 27/2012, dispone che, dal 1° gennaio 2013, siano abrogate le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla-osta, o preventivi atti d'assenso dell'amministrazione per l'avvio di un'attività economica, non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità.
In base al Dl 201/2011, convertito nella legge 214/2011, Regioni e Comuni dovevano adeguare entro il 30 settembre 2012 le proprie normative e i regolamenti comunali ai principi dei decreti di liberalizzazione e semplificazione, in coerenza con le direttive comunitarie, in particolare con la Direttiva UE 123/2006 (Bolkestein).
L'articolo 11 del Dlgs 59/2010 prevede che "l'insediamento di attività economiche non può essere subordinato alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali e effettivi dell'attività".

Piani comunali
Il Dlgs 170/2001 rende obbligatoria la formazione da parte dei Comuni di Piani di Localizzazione per l'insediamento dei punti di vendita, basati sulla valutazione della densità di popolazione, del numero di famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere, dell'esistenza di altri punti di vendita non esclusivi.
È del tutto evidente l'incompatibilità giuridica di tale normativa con quelle ricordate sopra che, dal 1° gennaio 2013, costituiscono i principi fondamentali della disciplina in materia di attività economiche; ed è evidente di conseguenza l'oggettivo superamento della stessa e la possibilità dei Comuni di procedere, anche in questa materia, a criteri programmatori e procedure autorizzative in linea con le direttive europee e nazionali in materia di concorrenza.

I giornali nella GD
In ogni caso, le normative regionali non adeguate sono decadute: pertanto, anche qualora si volesse far salvo il meccanismo autorizzativo del Dlgs 170/2001, esso risulterebbe applicabile ai soli punti di vendita in forma esclusiva e non certo a quelli in forma non esclusiva, cioè abbinati ad altre attività, tra le quali le medie e grandi strutture di vendita superiori a 700 mq di area di vendita. Per questi punti di vendita è entrato in vigore, dopo il 30 settembre 2012, il sesto comma, lettera d), dell'articolo 34 del Dl 201/2011 secondo il quale è abrogata ogni restrizione che limiti l'esercizio di un'attività economica ad alcune categorie, o preveda il divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti.
Dunque, anche giuridicamente, è affermata, nella vigente normativa, la possibilità di vendita dei prodotti editoriali (quotidiani e periodici) nell'ambito dei supermercati e degli ipermercati, delle superfici non alimentari specializzate e dei centri commerciali.■

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