Il Regolamento Ue 1169/2011 sull’etichettatura è in vigore. Ma con qualche mal di pancia

Il legislatore europeo ha definito la nuova normativa  "affinché il consumatore riceva informazioni essenziali, leggibili e comprensibili per effettuare acquisti consapevoli”. Sicuramente un obiettivo lodevole ma che si presta ad alcune considerazioni e critiche. Ecco in sintesi un elenco delle novità principali.

Allergeni alimentari
Soia, latte, cereali contenenti glutine, uova, noci, arachidi, pesce, crostacei, molluschi, sedano, lupino, sesamo, senape e solfiti devono essere indicati sull’etichetta con maggiore evidenza. Un allergene presente in più ingredienti deve essere sempre evidenziato. Obbligo esteso anche a ristoranti, mense e imprese della ristorazione.
Criticità: per la ristorazione può risultare complesso mettere in atto un sistema di informazioni così dettagliato e circostanziato. Sarebbe opportuno verificare sul campo la necessità di una siffatta norma

Grassi
Deve essere indicato in etichetta il tipo di grasso utilizzato. Le dizioni “olio vegetale” e “grasso vegetale” sono fuori legge.
Criticità: nessuna

Data di scadenza
Deve essere riportata anche sulle monoporzioni
Criticità: nessuna

Data di congelamento
Deve essere indicata per carni e derivati e per prodotti non trasformati a base di pesce
Criticità: nessuna

Leggibilità
I caratteri utilizzati sulla confezione per le informazioni obbligatorie non possono più essere minuscole: minimo 1,2 mm tolto il caso di  packaging di piccole dimensioni.
Criticità: nessuna

Informazioni in etichetta
Ingredienti e metodi di preparazione devono essere riportati in modo evidente e inequivocablie.
Criticità: nessuna

Origine delle materie prime
Per tutti gli alimenti è obbligatorio indicare il Paese di origine e di provenienza delle materie prime utilizzate.
Criticità: mancano i decreti attuativi.

Provenienza della carne
Diventa obbligatorio indicare l'origine delle carni suine, avicole, ovine e caprine.
Criticità: mancano i decreti attuativi.

Stabilimento di produzione
Non è più obbligatorio l’indicazione in etichetta dello stabilimento di produzione. Il brand è il responsabile legale del prodotto.
Criticità: il consumatore non potrà conoscere la provenienza del prodotto finitto.

Prime considerazioni
Se la maggioranza delle nuove indicazioni appare assolutamente positiva per il consumatore, almeno due nuove norme agitano i sonni dell’industria alimentare italiana: provenienza delle materie prime e indicazione dello stabilimento di produzione. La nuova norma smonta di fatto il made in Italy interpretato come “saper fare”. Non si potrà più definire i prodotti made in Italy quando l’origine delle materie prime è fuori confine a causa dell’obbligatorietà di indicarne la provenienza. E non ci si potrà neppure nascondere dietro il fatto che lo stabilimento italiano che esegue la fase finale di lavorazione è il front end obbligatorio verso il consumatore finale in termini di indicazione sulla confezione.
Una questione che promette di accendere i dibattiti a lungo. Vedremo.

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