Liberalizzazioni, vecchie promesse e nuove insidie

Urbanistica, Real Estate & CCI – Nuova promessa sugli orari. Nella lettera del Governo italiano alla UE è scritto l'impegno a generalizzare entro il 1° marzo 2012 la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali in accordo con gli enti territoriali. (da MARKUP 205)

Per l'articolo completo scaricare il Pdf

A quando la legge annuale sulla concorrenza?
Prevista dalla legge 99 del 23 luglio 2009, da emanarsi entro giugno di ogni anno, la legge annuale per il mercato e la concorrenza non ha mai visto la luce. Eppure le sue finalità erano di rilievo: rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati; promuovere lo sviluppo della concorrenza e garantire la tutela dei consumatori. La bozza è stata bocciata dall'Antitrust. come "pura operazione di facciata senza concrete indicazioni né azioni".

Dopo le finte liberalizzazioni della legge 111/2011, nella quale venivano spacciate come novità assolute disposizioni già in vigore o da 40 anni (per esempio, le aperture festive dei negozi nei Comuni turistici regolata dalla legge n. 558 del 28/7/1971) o da 20 anni (inserimento nei distributori carburanti di altre attività quali bar ed esercizi commerciali), la legge n. 148 del 14 settembre 2011 (conversione in legge del decreto legislativo 138/2011) ci presenta un nuovo quadro delle liberalizzazioni, di indubbio interesse, ma ancora tutto da definire nei suoi contenuti e nelle scadenze attuative.
L'affermazione contenuta nell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 138/2011, secondo la quale "...è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge..." è infatti di assoluto rilievo. Resta da definire con esattezza quali siano i campi sui quali il legislatore può porre vincoli. La legge 148 si limita a indicare alcune grandi aree: i vincoli comunitari e internazionali, il contrasto con alcuni principi della Costituzione, il danno a sicurezza, libertà, dignità umane e contrasto con utilità sociale, le disposizioni per protezione/salute umana, conservazione delle specie, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale; disposizioni su attività di raccolta di giochi pubblici o che comportano effetti sulla finanza.
La prima applicazione di questi vincoli ha portato a escludere dalle attività liberalizzate quelle di taxi, di noleggio auto e le farmacie.
Ma non è solo questa prima contraddittoria applicazione a destare preoccupazione: secondo la nuova disciplina entro 1 anno (16 settembre 2012) Comuni, Province, Regioni e Stato adeguano i rispettivi ordinamenti e sempre entro tale termine sono in ogni caso soppresse le norme incompatibili con conseguente applicazione della SCIA all'avvio di tutte le attività economiche.
Entro il 31 dicembre 2012 il Governo può adeguare ai principi di liberalizzazione le norme abrogate. È una facoltà, è vero, ma se un'attività è liberalizzata, perché disciplinarla nuovamente? Non è in ogni caso necessario attendere l'anno: anche prima si può procedere all'adeguamento attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa.

Abrogazione dei limiti alle attività economiche
La legge 148 contiene anche un'altra scadenza: secondo l'articolo 3, comma 8, del Dl 138/2011, entro 4 mesi dall'entrata in vigore del decreto legge, quindi entro il 13 dicembre 2011, risultano abrogate tutte le limitazioni riguardanti l'esercizio delle attività economiche e precisamente: quelle determinate sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno; l'attribuzione di autorizzazioni sulla base di bisogni stabiliti dall'amministrazione; quelle territoriali; l'imposizione di distanze minime tra sedi di esercizio di attività; il divieto di esercitare un'attività in più sedi; le limitazioni dell'esercizio di attività per alcune categorie o di certi prodotti, ecc.
L'impegno al rispetto di tale termine è peraltro affermato solo nella lettera inviata del Governo italiano alla UE data 26 ottobre 2011 con l'impegno entro 2 mesi a rimuovere tutti i vincoli e le restrizioni alla concorrenza e all'attività economica.
Se pensiamo alla portata di questi provvedimenti nel settore distributivo i risultati sarebbero davvero di indubbio interesse: non più criteri contingentati (quando non numerici) per l'apertura delle medie e delle grandi strutture di vendita, non più vincoli dimensionali all'ampliamento e alla conversione della Gdo esistente, possibilità di integrazione con attività diverse e multifunzionalità.
Ci si aspetta un'attuazione all'altezza delle affermazioni: questa volta al tavolo c'è anche la UE e, dietro non solo come osservatore, la BCE.

Corporazioni al contrattacco
Nell'iter di conversione del Dl 138, all'ultimo momento sono stati approvati, tra gli altri, due piccoli emendamenti all'articolo 3, grazie ai quali taxisti, noleggiatori di veicoli e farmacie, non saranno sottoposti alle disposizioni della liberalizzazione ma resteranno contingentati. I rivenditori di giornali stanno già reclamando l'esonero dal nuovo regime, in quanto rientranti nella legge sull'editoria. Ma il gruppo dei contestatori si sta ingrossando di giorno in giorno.

Allegati

205_Cci-Straolzini

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome