Orari e aperture domenicali, problema non solo normativo

Esperti – Oggi la decisione finale spetta in sostanza ai comuni, che possono tener più o meno in conto gli indirizzi regionali in materia. (Da MARK UP 186)

1. È possibile effettuare aperture tra le 7 e le 22, con una media settimanale di 78 ore

2. Alle regioni spetta l'inquadramento normativo; ai comuni le modalità applicative e le singole autorizzazioni

La crisi dei consumi del 2009, con gli impatti sui fatturati dei punti di vendita, ha riportato alla ribalta la questione degli orari e delle aperture domenicali, già trattata da MARK UP (si vedano i numeri 147, alle pagg. 48-49 e soprattutto 178, alle pagg. 22-23). La possibilità stabilita dal Dlgs 114/98 di effettuare 13 ore di apertura giornaliera nell'ambito di una fascia oraria dalle 7 alle 22, quindi con una media settimanale di 78 ore, è unanimemente accettata, anche se quasi mai interamente praticata, in quanto è difficile trovare ipermercati o supermercati aperti dopo le 21. Per comprendere la portata dei cambiamenti intervenuti va ricordato che la legge 426/71 prevedeva un massimo di 44 ore settimanali, poi allargate a 55 con la legge 121/1987: oggi siamo arrivati quasi al doppio. La produzione normativa degli ultimi 40 anni, nonché le interpretazioni ministeriali o giurisprudenziali, non hanno modificato il principio che “…gli esercizi di vendita osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio…” (articolo 11, comma 4, Dlgs 114/98).

È cambiato poi il decisore istituzionale in materia di orari. Se nel 1971 (legge 558) erano le regioni a determinare l'orario, nel testo del Dlgs 114/98, scompare ogni riferimento all'attività regionale e l'attribuzione ai sindaci è totale. Il Dlgs 267/2000 ha richiamato in pista le regioni ma con una portata decisamente più contenuta: “…il sindaco coordina e riorganizza gli orari nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione”. In sostanza oggi la decisione finale spetta ai comuni, che possono tener più o meno in conto gli indirizzi regionali in materia.

e le deroghe?

Resta aperta la questione delle deroghe ammesse, sulle quali è invece possibile agire. Infatti il Dlgs 114/98 ammette la possibilità di deroga alla chiusura domenicale in 8 domeniche e festività all'anno alle quali va aggiunto il mese di dicembre. Lo stesso provvedimento individua anche altre possibilità di deroga: per alcune tipologie di vendita (mobilifici, librerie, fioristi, ecc.) o per realtà territoriali particolari, quali i comuni a economia prevalentemente turistica e le città d'arte.

Su questi temi le regioni si sono distinte per fantasia. Se in Lombardia tutti i negozi sotto i 250 mq non hanno limiti all'apertura domenicale, in Friuli la dimensione è stata portata a 400 mq, purché i negozi siano isolati. In entrambi i casi, tuttavia, l'impostazione è stata contestata: in Friuli il Tar ha bocciato la legge regionale (sentenza n. 366/2009), in Lombardia il Tar l'ha rinviata alla corte costituzionale (ordinanza 214/2009) per una valutazione di legittimità.
Nei pronunciamenti dei Tar, tuttavia, non viene mai scritto che il principio della chiusura domenicale e festivo è illegittimo o contrasta con la libertà d'impresa, ma si contestano vincoli o meccanismi procedurali tesi a determinare discriminazioni fra diversi esercizi operanti nello stesso ambito territoriale. Così anche l'antitrust nella sua relazione del 16/10/2008 n. AS480: “regimi differenziati all'interno di uno stesso mercato rilevante devono essere sempre limitati a situazioni particolari e non dovrebbero generare effetti distorsivi della concorrenza…”.

Nelle esigenze di adeguamento della Bersani alle nuove condizioni di mercato, spiccano tre ambiti possibili d'intervento:

1) ampliamento del numero delle domeniche aperte compatibilmente con i sistemi distributivi locali e con le esigenze gestionali delle imprese;

2) definizione più precisa dei comuni a economia turistica, possibilmente sulla base di un orientamento nazionale;

3) allargamento delle tipologie di vendita non soggette alla chiusura domenicale, quali per esempio concessionari d'auto e factory outlet.

Riposo domenicale per i negozi tedeschi

In Germania la corte costituzionale ha abrogato, a partire dal 2010, il diritto dei negozi a tenere aperto nella domeniche e nelle festività natalizie. Accogliendo un ricorso della chiesa cattolica ed evangelica ha sentenziato che l'apertura di quattro domeniche consecutive (il periodo dell'avvento) era troppo e ha invitato il comune di Berlino a provvedere di conseguenza ricordando che anche per la costituzione la domenica e i giorni festivi vanno “dedicati al riposo e al miglioramento dello spirito”.

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