Ai Act, a che punto è la normativa europea sull’intelligenza artificiale

Tra le scommesse ci sono i nuovi strumenti per le future modifiche al testo: la promessa di renderle immediate non sarà di facile attuazione

Il procedimento di approvazione dell’Ai Act, il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, sta per arrivare alla fase conclusiva. Il voto del Parlamento europeo è previsto nei prossimi mesi, anche se il termine “prossimo”, in questi contesti, non si riferisce a uno spazio temporale ben preciso. Social scoring, riconoscimento facciale ed Ai generativa sono solo alcune evidenze di quanto l’intelligenza artificiale stia cambiando le regole del gioco sia dal punto di vista etico, sia commerciale. Se ne è parlato in un evento promosso da Brando Benifei, eurodeputato co-relatore del regolamento, ed Edoardo Raffiotta, docente presso l’Università Bicocca.

Un approccio corretto a qualsiasi intelligenza artificiale

L’idea di fondo dell’Ai Act è permettere all’Europa di guidare un approccio corretto a qualsiasi tipo di intelligenza artificiale. La strada è l’adozione di definizioni, strumenti ed applicabilità talmente valide da indurre all’adesione anche le altre macroaree, a partire da Usa e Cina.

In una estrema sintesi tecnica, la legge in arrivo può essere definita come un approccio risk-based che identifichi le modalità “opportune” perlomeno all’arrivo sul mercato, se non direttamente in fase di definizione. Le tante Pmi europee potranno accedere a meccanismi semplificati e saranno quindi protette dagli enormi investimenti sulla carta necessari.

Ai Act e la difficoltà di normare il cambiamento tecnologico

Questo tipo di regolamentazione richiede sempre tempi lunghi, e l’Ai Act non fa eccezione. Una prima fase di basso controllo era accettabile, ma ora bisogna cambiare. “Il dilemma delle leggi che precedono il business va risolto a favore di una legislazione più stringente”, ha detto Dragos Tudorache, co-relatore dell’Act.

Questa legislazione sembra ancora non completa, se mai questo obiettivo sarà raggiungibile. Stuart Russell, teorico dell’intelligenza artificiale, ha posto un certo numero di punti che non sembrano correttamente indirizzati dalla norma nella forma attuale. In particolare, non si differenzia sufficientemente se l’interazione dell’Ai avviene con umani o tra software, non si distingue la supply chain per elementi. Inoltre “non si risolvono i doppi pattern che porteranno ad identificare lo stesso software dentro e fuori dalla definizione di Ai a seconda del percorso, con il social scoring come esempio tipico”.

Lucilla Sioli, direttore Artificial Intelligence and Digital Industry della Dg Connect nella Commissione Europea, ha ribadito che l’uso di modelli fondamentali, sandbox e hubs per piccole e medie imprese dovrebbero permettere alla normativa la necessaria elasticità per restare valida, senza incorrere nei classici tempi di revisione normativa.

Il rischio di obsolescenza vista la velocità di innovazione tecnologica

Con il testo attuale, però, si corre il rischio di adattare la legge all’ultima tecnologia, rendendo la legge obsoleta fin dalla sua promulgazione. Quando si parla di “ultima tecnologia” nell’Ai, il riferimento principale è ovviamente l’Ai generativa, quella che usa per esempio ChatGpt. Certo viene da chiedersi come mai il normatore europeo sia stato sostanzialmente travolto da qualcosa che non si aspettava, che è successo e, molto probabilmente, succederà ancora.

Va sempre tenuto in mente che le organizzazioni territoriali scrivono le leggi per aree geografiche, mentre la tecnologia è globale e di fatto trova il modo di scavalcare i recinti anche normativi.

Guardandolo dal di fuori, il modello di pensiero europeo nel pensare all’Ai Act resta quello del Gdpr, al quale l’AI Act fa esplicito riferimento. “Se falliamo, la tecnologia andrà in una direzione e la normativa in un’altra - spiega Guido Scorza, dell’Autorità per la protezione dei dati-, d’altronde chi legge gli avvisi di banche, assicurazioni o software, e continuiamo a produrre auto che possono andare più veloci di qualsiasi limite”.

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