Hogan, un quadro generale robusto ma da definire

Le caratteristiche principali della direttiva concordata sono quattro: ambito di applicazione, elenco di pratiche sleali, autorità di contrasto e risoluzione alternativa delle controversie

La Direttiva Hogan contro le pratiche sleali nell’agroalimentare -approvata il 19 dicembre 2018- è sufficientemente forte rispetto all’impianto proposto precedentemente (https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2018/12/19/fairer-contractual-relations-in-the-agri-food-chain-agreed). Troppo tempo è stato sprecato nel nome di interessi spesso poco lucidi: ora bisogna sorvegliare l’iter rimanente. Perché quello approvato è un quadro generale robusto ma con numerosi punti da definire: basti pensare che le normative nazionali potranno applicare variazioni importanti come un innalzamento del limite di fatturato entro il quale si può agire. Unita alla possibilità di scegliere quale normativa usare (vedi punto Autorità di contrasto competente), per l’efficacia della tutela si aprono spiragli interessanti.

Gli Stati membri hanno ancora oltre 18 mesi per recepirla nel diritto nazionale e ulteriori 6 mesi per applicarne le disposizioni. Con un po’ di fortuna, quindi, tutto entrerà in vigore nella seconda metà del 2021.

L'iter della direttiva in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agroalimentare  si era avviato il 12 aprile 2018, quando il Commissario all’agricoltura Phil Hogan aveva presentato la proposta, giunta dopo oltre dieci anni di discussioni, tre Comunicazioni da parte della Commissione europea e dopo che 20 Stati membri (tra cui l’Italia) avevano legiferato in materia.

In Italia è in vigore dal 2012 una normativa che disciplina la contrattazione e le pratiche sleali (Decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 articolo 62), la cui responsabilità è stata attribuita all’Agenzia Garante della Concorrenza dei Mercati.

La versione approvata

Le caratteristiche principali della direttiva concordata sono quattro: ambito di applicazione, elenco di pratiche sleali, autorità di contrasto e risoluzione alternativa delle controversie. Vediamole una per una.

Ambito di applicazione

I fornitori che beneficeranno di tutela saranno microimprese, Pmi e imprese di medie dimensioni. Sono ora protetti anche il florovivaismo, la mangimistica, il tabacco e il cotone. Il limite di applicabilità è per aziende con un fatturato annuo inferiore ai 350 milioni di euro, ma ciascun membro dell’Ue può prevedere una soglia più alta. Al fine di ampliare tale tutela, la direttiva si applicherà ai compratori che hanno sede sia nell'Ue, sia in Paesi terzi.

Elenco di pratiche sleali

La direttiva riguarda uno specifico elenco di pratiche commerciali sleali nella vendita di prodotti agroalimentari e, in una certa misura, di servizi nella filiera agroalimentare. Il divieto è assoluto per ritardi di pagamento dei prodotti deperibili, annullamento di ordini con breve preavviso, modifiche unilaterali o retroattive dell'accordo di fornitura, uso improprio di informazioni riservate e ritorsione o minaccia di ritorsione nei confronti del fornitore.

Altre pratiche saranno permesse solo previo accordo chiaro e univoco tra le parti. In particolare troviamo la restituzione da parte dell'acquirente di prodotti alimentari invenduti al fornitore, il pagamento da parte del fornitore della promozione o commercializzazione dei prodotti alimentari venduti dall'acquirente e i costi di immagazzinamento, esposizione o inserimento in listino di prodotti agroalimentari.

Fra chi ha utilizzato lo spirito della Direttiva Hogan per provare a ribaltare situazioni consolidate nel lungo periodo (ma vissute come vessatorie) ci sono, per esempio, i piccoli panificatori locali che riforniscono i reparti di panetteria in gdo, dovendosi fare carico del ritiro dell'invenduto e del relativo smaltimento anche a fronte di ordini arrivati in orari non più consoni alla vendita di prodotto fresco. Sul tema deve ancora esprimersi in pieno l'Antitrust italiano.

Autorità di contrasto

Gli Stati membri dovranno designare una o più autorità pubbliche incaricate dell'applicazione delle nuove norme. Nel caso in cui nello stesso Paese siano presenti più autorità di contrasto, gli Stati membri dovranno selezionare un unico punto di contatto. Le autorità di contrasto potranno imporre sanzioni in seguito ad indagini avviate di propria iniziativa o a seguito di una denuncia.

Questo punto pare di una certa rilevanza per la situazione italiana. Piuttosto articolata appare infatti la procedura di verifica delle infrazioni in Italia. Finora questo ruolo è stato svolto dall’AGCM (Agenzia Garante della Concorrenza dei Mercati), ma  questo organismo in Italia ha finora accertato un solo caso, più il recente controllo sulla panificazione, contro le decine annue degli organismi similari di altri Paesi membri. Al Garante potrebbe quindi essere affiancata una seconda entità di controllo, ad esempio l’ICQRF, Ispettorato centrale repressione frodi. Ma la direttiva richiede, ovviamente, un unico punto di contatto nazionale.

Rilevante anche la territorialità del procedimento, che potrebbe essere perseguita legalmente non nel Paese dove ha sede legale la parte supposta lesa, ma nel Paese nel quale si ritiene perpetrata la slealtà.

Autorità di contrasto competente

I fornitori potranno scegliere se presentare una denuncia nel loro Stato membro o nello Stato membro in cui l'acquirente potrebbe avere attuato una pratica commerciale vietata. Questa possibilità amplifica gli effetti della scelta del punto di contatto nazionale.

Risoluzione alternativa delle controversie

Gli Stati membri avranno la possibilità di promuovere il ricorso volontario a meccanismi volontari di risoluzione alternativa delle controversie efficaci e indipendenti, quali la mediazione.

 

Si veda anche l'articolo Hogan, valutazione positiva per l'Italia

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