Il nuovo decreto Covid tra obbligo vaccinale, Smart working e Green Pass

© Ministero della Salute
Mercoledì 5 gennaio 2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato le nuove regole per fronteggiare la nuova ondata pandemica il cui picco è previsto a metà febbraio

Con l’obiettivo di rallentare la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e alla nuova variante Omicron, lo scorso mercoledì 5 gennaio 2022, intorno alle ore 18.30, si è riunito il Consiglio dei Ministri che ha varato nuove regole (bozza del Decreto qui) volte a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono maggiormente esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione. Il comparto retail viene coinvolto da queste novità, dato che l’accesso a tutte le attività commerciali, salvo alcune eccezioni volte ad assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona come nel caso, ad esempio, di retailer alimentari e farmacie, sarà vincolato al possesso del cosiddetto Green Pass ordinario o base (si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo). Nello specifico, come riportato nel comunicato stampa rilasciato sul sito del Governo e dalle dichiarazioni dei suoi esponenti sono identificabili 4 macroaree d’intervento con novità sostanziali.

1) Obbligo vaccinale per gli over 50

 Il testo introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo”. Dovrebbe essere di 100 euro la sanzione amministrativa prevista per gli over 50 che non si vaccineranno.

2) Green Pass base

È esteso l’obbligo di Green Pass cosiddetto ordinario a coloro che accedono ai servizi alla persona e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona”. Più nello specifico, l’obbligo Green Pass (vaccinati, guariti, tamponi negativi) varrà per:

  • lavoratori e clienti dei servizi alla persona: estetisti e parrucchieri (dal 20 gennaio al 31 marzo)
  • lavoratori e clienti di servizi commerciali, banche (dal 1 febbraio al 31 marzo)
  • lavoratori e gli utenti di uffici pubblici, Comuni, Regioni (dal 1 febbraio al 31 marzo)
  • lavoratori e utenti di servizi pubblici, Poste, Inps, Inail (dal 1 febbraio al 31 marzo)
  • lavoratori e clienti di negozi e centri commerciali (dal 1 febbraio al 31 marzo). Per queste categorie all’inizio si era pensato all’obbligo di Super Green Pass (vaccinati, guariti), ma per mediare con forze politiche in disaccordo sul punto vi si potrà accedere solo con il Green Pass base.

Si rammenta sempre che non vi è, ad oggi, obbligo per lavoratori e clienti di negozi alimentari e farmacie (nei prossimi giorni verranno chiarite le attività esenti dall’obbligo).

© https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#infgen

3) Smart working

 Il Consiglio dei Ministri è stato informato dal Ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta che è stata adottata d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando una circolare rivolta alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private per raccomandare il massimo utilizzo, nelle prossime settimane, della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile”. Nella PA, il lavoro in presenza sarà mantenuto come prevalente (almeno il 50%), con un uso flessibile dello Smart working.

4) Scuola 

Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività a seconda del grado d’istruzione:

  • Scuola dell’infanzia

Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni”. Si tratta dei bambini meno protetti, per cui non è ancora stato approvato un vaccino.

  • Scuola primaria (Scuola elementare)

Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). 

In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni”.

  • Scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici, ecc.)

Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni”.

Inoltre, vale la pena familiarizzare con due sigle, che vengono dai paesi di lingua tedesca, e che in questi giorni di concitato dibattito conseguente all’impennata dei contagi, si stanno sempre più utilizzando in seno alle istituzioni e ai loro esponenti politici. Premesso che non hanno nulla a che fare con la rete dati, dietro le sigle 3G e 2G stanno due modelli di approccio alle limitazioni di accesso nei luoghi aperti al pubblico e sono compatibili con quello che in Italia viene definito Green Pass base e rinforzato.

Nel dettaglio, per 3G si intende geimpft, genesen e getestet, ovvero vaccinato, guarito o testato. Questo modello è quello finora maggiormente usato in Europa e prevede il rilascio del Green Pass a chiunque abbia effettuato la vaccinazione, sia guarito o abbia ottenuto un tampone negativo al Covid-19.

Le G di 2G, invece, si riferiscono soltanto a geimpft e genesen, vale a dire vaccinato e guarito. Quest’ultimo corrisponde, quindi, al Green Pass rafforzato, ed anche in Italia diversi presidenti di regione, e non solo, hanno manifestato l’interesse perché questo tipo di approccio sia maggiormente adottato.

Al momento, tuttavia, l’applicazione italiana che viene usata nei luoghi pubblici e sul posto di lavoro per controllare la veridicità del green pass, VerificaC19, non legge la motivazione per cui è stata rilasciata la certificazione verde Covid-19. Di fatto, il lettore del Qr code non legge se il green pass è stato rilasciato in merito alla vaccinazione, alla guarigione o all’esito negativo di un tampone. Il tutto è legato al provvedimento del Garante per la Privacy, che ha stabilito che il sistema di verifica non debba estrarre altre informazioni dal codice che non siano la validità o meno del green pass. Servirebbe, quindi, una modifica delle norme attualmente in vigore per attuare anche in Italia le regole legate all’approccio del 2G.

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