La fata turchina di Kate non ha tutelato i suoi Iprs

Proprietà intellettuale e moda. “C’era una volta la Fata Turchina Christine Kendall, stilista che realizzava abiti da cerimonia in un piccolo atelier dell’Hertfordshire..."

Articolo pubblicato in Bugnion News n.16 (maggio 2016)

“C’era una volta la Fata Turchina Christine Kendall, stilista che realizzava abiti da cerimonia in un piccolo atelier dell’Hertfordshire. All’alba del Royal Wedding, la Fata Kendall decise di inviare alla Casa Reale i bozzetti dell’abito che aveva pensato per Miss Middleton, la futura sposa. In risposta, Kendall ricevette un biglietto proprio da parte della Casa Reale con cui, seppur ringraziandola del pensiero, le si comunicava che la futura Principessa non era interessata. 
Il tempo trascorreva tranquillo nella Contea di Hertfordshire, finchè non arrivò il giorno tanto atteso del Royal Wedding.

In alto a destra la stilista Sarah Burton
In alto a destra la stilista Sarah Burton

La Fata Kendall accese la tv per seguire l’evento e si accorse ben presto che la Principessa che stava regalmente varcando la soglia di Westminster Abbey aveva indosso un abito molto simile a quello rappresentato nei suoi bozzetti. 
Tutti nel Regno parlavano di quanto fosse stupendo tale vestito, tessendo però le lodi di un’altra stilista, la Fata Sarah Burton, del “casato” di moda di Alexander McQueen. Si vociferava che l’abito fosse stato creato dai sarti della Scuola Reale di ricamo ad Hampton Court Palace e che gli stessi fossero stati all’oscuro del nome della stilista, almeno fino al momento in cui la Fata Burton non era stata pubblicamente acclamata.
In un primo momento, la Fata Turchina Kendall si lasciò prendere dallo sconforto, perché realizzò di non aver protetto adeguatamente il proprio disegno con apposite registrazioni di proprietà industriale. Tuttavia, ella riacquistò ben presto la lucidità necessaria, e si rivolse all’Intellectual Property Enterprise Court di Londra citando in giudizio la Fata Burton per plagio, accusandola di aver violato i suoi diritti di autore a seguito dell’illecito utilizzo dei suoi bozzetti, dai quali era stato tratto l’abito regale poi diventato tanto celebre.”

Il gran finale della storia reale narrata con ironici riferimenti al mondo delle favole, purtroppo, non possiamo raccontarlo perché l’Intellectual Property Enterprise Court di Londra deve ancora esprimersi sulla vertenza e non è escluso, tra l’altro, che le parti giungano ad una transazione prima che sia emessa una decisione sul merito. Quello che possiamo fare, però, è indicarvi quali siano le modalità attraverso cui tutelare i diritti di proprietà intellettuale che non siano stati oggetto di apposita registrazione, come nel caso che ha coinvolto la stilista Christine Kendall.
Occorre precisare che spesso, l’assenza di registrazioni a tutela dei propri diritti di proprietà industriale deriva da una scelta consapevole e non da una semplice dimenticanza. Infatti, di sovente, il vantaggio competitivo di una casa di moda ruota attorno a monopoli temporanei derivanti dall’introduzione di prodotti innovativi in grado di soddisfare una domanda corrente, ma in continua evoluzione
Succede, invece, come nel caso della stilista Kendall, che la necessità di tutelare la propria creazione sorge soltanto una volta che si è scoperta la sua potenziale violazione da parte di terzi non autorizzati.
Tuttavia, non significa che, in assenza di registrazione, il prodotto sia alla mercé di terzi che possono commercializzarlo senza alcun limite. In questi casi, le normative nazionale e comunitaria prevedono altri tipi di tutele suscettibili di applicazione.
Innanzitutto, un prodotto può essere tutelato attraverso l’istituto del design comunitario non registrato, previsto dal Regolamento del Consiglio su Disegni e Modelli Comunitari n. 6/2002. Per accedere a tale tipo di tutela è sufficiente che il design, dotato dei requisiti previsti dalla legge per quello registrato (novità, liceità e carattere individuale), sia stato divulgato al pubblico dell’Unione Europea.
La protezione, totalmente gratuita, ha durata di 3 anni a partire dalla data della prima divulgazione e non è rinnovabile. Quindi, il design non registrato si estende per un periodo inferiore a quello garantito dalla registrazione (5 anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione, rinnovabile fino ad un massimo di 25 anni). Inoltre, a differenza del design registrato, la tutela copre soltanto l’imitazione del terzo che sia avvenuta intenzionalmente, non potendo essere invocata nel caso in cui sia dimostrato che l’imitatore non sia stato effettivamente a conoscenza del prodotto. Ciò potrebbe comportare delle difficoltà in ordine all’onere probatorio da esperire in giudizio.
Un prodotto può essere tutelato anche attraverso la normativa concernente gli atti di concorrenza sleale confusoria, di cui all’art. 2598, n. 1 c.c. ed, in particolare, quella per imitazione servile.

Con particolare riferimento al settore della moda, è sanzionato il comportamento dell’imprenditore che imiti un prodotto la cui forma esteriore sia dotata di un valore individualizzante e distintivo e, cioè, sia caratterizzata da originalità (intesa come combinazione di elementi estetici sufficiente a differenziare il prodotto da quelli già commercializzati da altri imprenditori) e quindi idonea a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa. In tal caso, sarà necessario dimostrare che dall’imitazione fedele del prodotto del concorrente (concernente, cioè, non solo le linee rese necessarie dalle caratteristiche funzionali del prodotto, ma anche il taglio, la combinazione dei colori, il disegno del tessuto, etc.) sia derivato quantomeno il rischio di confusione il pubblico dei consumatori.

Infine, l’art. 2 n. 10 della l. 633/1941 riconosce tutela del diritto d’autore al design industriale che sia dotato di per sé di carattere creativo e valore artistico. La tutela del copyright sorge con la semplice venuta ad esistenza dell’opera. Inoltre, essa ha una durata piuttosto considerevole, che si estende fino a 70 anni dalla morte dell’autore.
Secondo giurisprudenza costante (ex multis: Trib. Venezia 19.10.2007), il carattere creativo sussiste quando il disegno esplica una personale elaborazione dell’autore, avente eventualmente ad oggetto un tema noto.
Il criterio del valore artistico, invece, è riscontrabile qualora il prodotto abbia ottenuto un riconoscimento da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, in relazione alle sue qualità estetiche ed artistiche che gli conferiscono un valore ed un significato che trascende quello della stretta funzionalità e della mera eleganza e gradevolezza delle forme (Trib. Milano 07.08.2012).
Con specifico riferimento ai prodotti della moda occorre sottolineare che, solitamente, il quid pluris dato dal valore artistico viene acquistato attraverso un uso costante nel tempo del disegno che compone il prodotto, il quale gli consente di affermarsi come opera artistica. Lo stesso risultato, pertanto, non sarebbe perseguibile attraverso quell’uso meramente occasionale o sporadico che non di rado interessa alcuni prodotti di moda.

Pertanto, è facile comprendere come, almeno in Italia, ottenere questo tipo di tutela per gli articoli appartenenti al settore della moda, possa presentare alcune difficoltà. Peraltro, occorre sottolineare che la tutela del copyright non è di tipo assoluto come quella del design registrato. Secondo una parte della giurisprudenza, infatti, non è sanzionabile il cd. “plagio incolpevole” che sussiste quando un autore imita un’opera altrui ignorandone senza colpa l’esistenza e sviluppando la propria creazione attraverso un progetto indipendente.

In conclusione, alla luce dell’analisi condotta sui tre tipi di tutele sopra elencati, quando si vuole agire per tutelare un proprio prodotto e non si è potuto / voluto procedere con il deposito di un diritto titolato si potrebbe invocare la tutela del design non registrato, della concorrenza sleale o del diritto d’autore, con i limiti, sia in termini di durata che di contenuto, sopra evidenziati.

© BUGNION S.p.A. – Maggio 2016

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