L’Antitrust accende i fari sulla Gda, per adesso senza multe

Esperti – Corrette condizioni di vendita e informazioni d'uso dettagliate al cliente, oltre alla garanzia biennale: queste le questioni più urgenti. (Da MARK UP 197)

1.
L'Antitrust con deliberazione n. 21.765 del 27/10/2010, ha avviato un'indagine sull'intero settore della grande distribuzione
2. Oggetto dello studio anche le richieste di contribuzione da parte delle catene della Gda

Le cinque istruttorie sulle politiche commerciali praticate dalle più importanti catene italiane specializzate nell'elettronica di consumo (Media World, Unieuro, Euronics, Expert, Trony) sono state chiuse senza sanzioni. Le insegne in questione si sono però impegnate a rimediare, accrescendo i livelli d'informazione, di assistenza e garanzia agli acquirenti: l'impegno ha convinto l'autorità garante sulla bontà del metodo. Muovendo da questa convinzione, e avvalendosi delle proprie competenze normative, l'Antitrust ha deciso di estendere nove analoghi procedimenti, includendo stavolta le catene di super e ipermercati più note: Auchan, Carrefour, Finiper e Pam-Panorama.

Più trasparenza sulle garanzie
In base alle segnalazioni arrivate dai consumatori, i punti di debolezza nel rapporto cliente-negozio riguardano soprattutto la garanzia biennale di conformità (tempi e costi della riparazione e ritardi o rifiuto nella sostituzione dei prodotti difettosi), e le informazioni d'uso degli articoli acquistati.
Nell'accordo sottoscritto ad agosto 2010, le aziende s'impegnano a praticare corrette condizioni di vendita, ma anche a diffondere tra i consumatori un'ampia documentazione sul tema delle garanzie dei prodotti difettosi e sulle riparazioni: aspetto che coinvolge non solo il distributore, ma soprattutto gli altri soggetti del ciclo produttivo (produttore e riparatore) e sul quale si registrano le maggiori problematiche. Per la legislazione il distributore è responsabile nei confronti del cliente finale: sul negozio ricade dunque l'onere di gestire i rapporti per il recupero della sostituzione e/o per il costo della riparazione.

La risposta di Aires
Secondo i distributori, nel rapporto con i clienti finali dovrebbe esserci una presenza paritetica di chi garantisce la qualità della propria prestazione, ognuno per le proprie competenze. Il distributore non è sempre e necessariamente responsabile della difettosità di un prodotto; e le lungaggini, o gli esiti negativi, di una riparazione esulano dal processo commerciale della vendita al dettaglio.

Le richieste ai fornitori
L'area d'indagine non si limita a questi temi. Seppure con procedimento diverso, previsto dall'articolo 12, comma 2, della legge 287/1990, l'Antitrust con la propria deliberazione n. 21.765 del 27/10/2010 ha avviato un'indagine conoscitiva sull'intero settore della grande distribuzione. Affiliazione, consorzi, centrali e supercentrali di acquisto sono gli ambiti nei quali, secondo l'Antitrust, si presentano ricorrenti criticità in termini di concorrenza. Oggetto d'indagine anche le marche dell'insegna e la definizione delle relazioni contrattuali con i fornitori. Infine, un altro tema di primaria importanza: le richieste ai fornitori da parte della Gda sotto forma di contribuzione all'attività espositiva, promozionale e distributiva, sganciate dalle quantità e dai prezzi di acquisto. Un'indagine a tutto campo, dunque, che non avrà esiti sanzionatori, ma proporrà norme e provvedimenti sulla materia specifica.

L'Antitrust compie 20 anni
L'autorità garante della concorrenza e del mercato fa il suo ingresso ufficiale nella legislazione italiana nel 1990, con la legge 287 del 10/10/1990, esattamente un secolo dopo l'approvazione dello Sherman Act statunitense. Prima del 1990, vi furono vari tentativi di disciplinare la materia, fin dalla Costituzione del 1948 (da Luigi Einaudi) e poi nel 1978, da Guido Carli. Tra i padri fondatori spiccano economisti di rillievo: Guido Rossi, Mario Monti, Sabino Cassese, Tommaso Padoa-Schioppa.

Cosa dice l'articolo 12
L'autorità garante della concorrenza e del mercato può procedere a indagini conoscitive di natura generale nei quali l'evoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi o altre circostanze, facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata.

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