L’Antitrust amplia le sue aree d’intervento

L'opinione – La legge 214 del 2011 dà più poteri d'intervento all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) anche nei rapporti tra operatori professionali e consumatori (da MARKUP 207)

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Mario Monti, l'attuale presidente del Consiglio, ha svolto in un recente passato la funzione di commissario europeo alla concorrenza, e il suo diretto sottosegretario, Antonio Catricalà, è stato fino a pochi mesi fa presidente dell'Antitrust italiano. Era dunque realistico attendersi, fin da subito, iniziative legislative su questo terreno e il rafforzamento dell'organismo di garanzia sullo sviluppo della concorrenza e l'apertura dei mercati. Nei tre testi emanati in materia di liberalizzazioni, semplificazione e sviluppo, si trova spesso il richiamo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), con l'attribuzione di nuovi poteri, non più solo consultivi o di indirizzo, ma anche di azione diretta.

I nuovi compiti
Nel decreto 201/2011 (convertito con legge 214/2011) nell'ambito del capitolo riservato alla liberalizzazione insediativa delle attività economiche, l'articolo 34 sottolinea che l'Antitrust è tenuta a rendere parere obbligatorio in merito al rispetto del principio di proporzionalità sui disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio di attività economiche. Attività già svolta in passato, ma con carattere facoltativo e su richiesta del Governo, oggi invece divenuta passaggio obbligatorio nell'iter di approvazione della legge.
In base all'articolo 35, se l'Agcm ritiene che una qualsiasi pubblica amministrazione (compresi i Comuni) abbia emanato un atto di violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma a tali indicazioni nei 60 giorni successivi, l'Agcm può presentare ricorso contro l'Ente interessato innanzi alla giustizia amministrativa. La questione assume particolare rilevanza perché introduce un livello, pressoché gratuito, di contestazione di atti e provvedimenti della pubblica amministrazione non ritenuti equi: oggi l'unico modo per contestare atti non corretti è il costoso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. Come noto il dl 1/2012 prevede che il Governo individui, entro il 31 dicembre 2012, le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso della pubblica amministrazione (autorizzazione) e, nel contempo, definisca le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato da abrogare. Anche su questo adempimento l'Antitrust deve rendere parere obbligatorio in sede di formazione del provvedimento.

Le clausole vessatorie
Più poteri anche nei rapporti tra operatori professionali e consumatori. L'articolo 5 del dl 201/2011 consente all'Agcm di dichiarare le clausole vessatorie inserite nei contratti. Tale decisione è diffusa sul sito istituzionale dell'Autorità Garante e deve essere riportata sul sito dell'operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria.
Le imprese hanno facoltà di interpellare preventivamente l'Autorità in merito alle clausole contrattuali ritenute vessatorie.
Le clausole che non sono ritenute vessatorie, in sede d'interpello, non possono poi più essere valutate, pur restando ferma in ogni caso la responsabilità dell'operatore nei confronti del consumatore.
Come si vede, l'area delle competenze si amplia, fino a delineare veri e propri poteri di intervento.

     
  L'Antitrust nasce nel 1990, con la legge del 10 ottobre numero 287, esattamente un secolo dopo lo Sherman Act statunitense, con i compiti di intervenire sulle intese restrittive della libertà di concorrenza (articolo 2) su richiesta dei vari soggetti interessati (parti in causa, pubbliche amministrazioni o altri) indicati nell'articolo 12 del testo legislativo arrivando fino all'erogazione di sanzioni e di svolgere indagini generali su settori o territori nei quali si ritiene esistano situazioni limitative della concorrenza.  
     

Allegati

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