L’attività sospesa può essere prorogata

urbanistica, real estate & cci – Con un pronunciamento del giugno 2011 la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha emesso in sede giurisdizionale un'importante sentenza che interessa le strutture di vendita (da MARKUP 203).

Per l'articolo completo scaricare il Pdf

Con un pronunciamento del giugno 2011 (sentenza n. 03919/2011) la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha emesso in sede giurisdizionale un'importante sentenza che riguarda la possibilità di sospensione dell'attività di una media o grande struttura di vendita oltre il periodo di un anno stabilito dalla disciplina generale di settore, interpretando in questo modo l'articolo 22 del decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998.
Il Consiglio di Stato ha sostanzialmente riformato una precedente sentenza del Tar Lombardia che aveva censurato e, di conseguenza annullato, la proroga concessa dal Comune a una grande struttura di vendita che, dopo aver sospeso l'attività per un anno, avendo in corso una procedura di mobilità dei lavoratori, aveva richiesto e ottenuto la proroga per un altro anno. Secondo il Tar lombardo, la decadenza, e la conseguente revoca dell'autorizzazione, motivata dalla sospensione dell'attività commerciale per oltre un anno, costituisce atto di ritiro dovuto, vincolato, scevro da valutazioni in punto d'interesse pubblico in quanto rientrante nella più generale e tipica categoria della revoca sanzionatoria. Il Collegio non rigettava, tuttavia, il principio della possibilità di una proroga laddove il ritardo sia dovuto a fatto non imputabile all'imprenditore titolare dell'autorizzazione (per esempio per fatti riconducibili a ritardi dell'amministrazione pubblica o per cause di forza maggiore), ma riteneva, nel caso specifico, il provvedimento di proroga non supportato da un'adeguata motivazione.
Il Comune interessato, è bene precisarlo, si era espresso positivamente sulla richiesta di proroga, ritenendo ricorressero gli estremi della "comprovata necessità" citata dal legislatore nell'articolo 22 del Dlgs 114/98 e previa acquisizione di un parere regionale in merito.
Secondo il Consiglio di Stato, il collocamento in mobilità degli addetti alla vendita (il cui impiego lavorativo avrebbe potuto riprendere in un momento successivo alla scadenza del primo anno di sospensione) è un fatto non ascrivibile unicamente alle decisioni dell'impresa, ma a una situazione oggettiva di crisi che richiedeva interventi anche sociali per salvaguardare i posti di lavoro e, quindi, un motivo sufficiente per giustificare la proroga concessa, ricordando che il termine temporale apposto alla sospensione ha la funzione di scoraggiare atteggiamenti finalizzati impedire l'accesso in un dato mercato territoriale di altri operatori.

Adeguamento normativo
Il pronunciamento del Consiglio di Stato ha allargato l'area d'interpretazione delle circostanze oggettive, anche riconducibili a logiche dell'impresa e del lavoro, sottolineando in ogni caso l'ammissibilità della proroga in caso di adeguata motivazione. Entrambi i livelli giurisprudenziali hanno convenuto sul fatto che, pur in assenza di una norma che consenta la proroga della sospensione dell'autorizzazione di vendita, sussistono ragioni di giustizia sostanziale e corretta applicazione dei principi generali e della specifica disciplina del commercio per cui l'automatica decadenza dell'autorizzazione possa trovare un'eccezione laddove il ritardo della ripresa dell'attività sia dovuto a fatto comunque non imputabile all'imprenditore titolare dell'autorizzazione stessa.
Su questo punto va fatta una riflessione per un adeguamento normativo, possibile e di estrema semplicità: la lettera b dell'articolo 22 (vedi box) non prevede, a differenza della lettera a), la possibilità di proroga. Più che una volontà del legislatore, questa carenza sembra un refuso del Dlgs 114/98: se si esaminano, infatti, i testi legislativi previgenti si nota che fin dal decreto ministeriale 28/4/1976 (articolo 28, ultimo comma) si sostiene che "...in caso di comprovata necessità il Sindaco proroga il termine per la revoca dell'autorizzazione anche nel caso di sospensione dell'attività per un anno...", concetto ribadito negli stessi termini dall'articolo 46, comma 2, del decreto ministeriale 4/8/1988 n. 375. È inoltre prassi comune da parte dei Sindaci utilizzare l'istituto della proroga del termine di sospensione e in molte legislazioni regionali in tal senso si è già provveduto. Che cosa impedisce di porre rimedio a una così evidente dimenticanza senza che l'imprenditore sia costretto a rivolgersi alla giurisprudenza per affermare i diritti dell'impresa?

     
  Quando scatta la revoca  
 

(Articolo 22 - D.lgs 114/98)

L'autorizzazione all'apertura è revocata qualora il titolare:
a) non inizia l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
b) sospende l'attività per un periodo superiore a un anno;
c) non risulti più provvisto dei requisiti morali o professionali;
d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta dal Sindaco.

 
     

Allegati

203_Cci-traolzini

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome