Libertà d’impresa: l’Italia ha bisogno di allargare le gabbie?

Esperti – Le leggi che consentono un avvio rapido di un’attività imprenditoriale non mancano, ma sono spesso disattese. (Da MARK UP 192)

1.
L'intervento sull'articolo 41 della Costituzione italiana ha come obiettivo la liberalizzazione dell'insediamento d'impresa secondo il principio del controllo ex post
2. Ma non mancano certo le leggi che consentono un avvio rapido di un'attività imprenditoriale

Questa volta la modifica riguarda la madre di tutte le leggi, la Costituzione italiana, e di essa l'articolo 41, il più importante per l'iniziativa economica privata. Obiettivo: liberalizzare l'insediamento dell'impresa. Non è nostro compito giudicare l'opportunità o meno di introdurre un principio che affida “gli interventi regolatori delle istituzioni al controllo ex post”: il dibattito aperto vede confrontarsi opinioni diverse, anzi opposte.
Con il recente recepimento (Dlgs 59 del 26/3/2010) della direttiva 2007/123/CE (Bolkestein), il 90% delle imprese nascenti può iniziare l'attività un minuto dopo aver presentato la Dia, dichiarazione d'inizio attività. Ma è così dal 2001. Ed è dal lontano 1990, con la legge 241, articolo 19, che le attività “semplici” di impresa possono iniziare la propria attività entro 30 giorni dalla comunicazione. Quelle più complesse, che necessitano di autorizzazione, hanno, sempre dal 1990 con la legge 142, articolo 20, a disposizione il “silenzio assenso”, procedura che consente di avviare l'attività in caso di non pronunciamento entro 60, massimo 90 giorni, dell'ente a cui è stata rivolta la domanda.

Le leggi non mancano: sono solo disattese
Non mancano, dunque, le leggi che consentono un avvio rapido di un'attività imprenditoriale. La n. 40 del 2007, entrata in vigore il 27 febbraio 2008 è chiamata “impresa in un giorno”. E se non bastassero le leggi ordinarie abbiamo l'Antitrust: nella sua relazione presentata a giugno ha elencato almeno 30 aree dell'economia e dei servizi nei quali la legge è disattesa, non carente.
E c'è la giurisprudenza: pochi giorni fa la Corte Costituzionale ha bocciato l'ennesima legge regionale che pone vincoli alle vendite promozionali. E il Consiglio di Stato emette sentenze che riaffermano la libertà delle imprese. A luglio è stato nuovamente varato (dopo l'affondamento avvenuto nel 1998) lo Sportello Unico per le Imprese. È stata approvata una legge sulla concorrenza (vedi MARK UP 189, alla pag. 59) ma alla sua prima scadenza (emanazione della legge annuale) del giugno 2010, si è già registrato il primo flop. Le imprese crescono: nel 2008 circa 430.000 nuove iscrizioni alle Camere di Commercio.
Certo, la liberalizzazione insediativa va anche estesa. Nella distribuzione, per esempio, che senso ha fermarsi all'esercizio di vicinato, quando buona parte dell'Europa è già arrivata ai 1.500 mq di superficie di vendita? E perché tenere ancora contingentate le edicole, le tabaccherie, le farmacie? E perché se il termine di legge generale è 60 giorni, nessuna regione, neppure quelle più avanzate, lo riduce, lasciando il tutto affidato alla disponibilità o meno del comune, quando non del singolo impiegato? E perché gli enti intermedi, regioni e province, da un lato assumono provvedimenti spesso in contrasto con le linee liberalizzatrici delle leggi nazionali e dall'altro non sono all'altezza di garantire tempi rapidi negli interventi delle procedure comunali?

La modifica dell'articolo 41
Testo attuale

L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da creare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali.
Testo da aggiungere
La Repubblica promuove il valore della responsabilità personale in materia di attività economica non finanziaria. Gli interventi regolatori dello Stato, delle regioni e degli enti locali che riguardano le attività economiche e sociali si informano al controllo ex post.

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