Orari e aperture: la sentenza della consulta e il caso lombardo

Esperti – La competnza è delle regioni ma deve rispettare i contenuti minimi dettati dalle norme statali che disciplinano il mercato. (Da MARK UP 196)

1. Orari e giorni d'apertura: materia esclusiva delle regioni
2. L'unico limite è che la legislazione delle regioni non contrasti con la concorrenza del mercato

La questione degli orari d'apertura dei negozi non dà tregua alla giurisprudenza, chiamata spesso a pronunciamenti su casistiche di piccola rilevanza territoriale, ma che richiamano i principi legislativi di fondo di tale problematica e interessano, in particolare, il ruolo delle regioni. La recente sentenza n. 288 dell'8 ottobre 2010 della corte costituzionale, pur non mettendo la parola fine alla questione, fissa alcuni principi dai quali è possibile partire per un'interpretazione pro-concorrenziale dell'intera disciplina.

Oggetto del contendere
Oggetto del contendere è la legge della regione Lombardia. La contestazione da parte di una società privata riguardava la presunta illegittimità costituzionale del testo regionale, in quanto modificatore della legge dello Stato che, a detta della ricorrente, aveva assoluta competenza in materia trattandosi di sfera della concorrenza e non di mera disciplina del commercio. Il Tar Lombardia ha accolto l'istanza e l'ha rinviata alla corte costituzionale per l'esame dei profili di legittimità. Il pronunciamento riguarda ovviamente lo specifico caso (la Lombardia ha liberalizzato l'apertura domenicale festiva agli esercizi con meno di 250 mq di superficie), ma sottolinea alcuni elementi importanti per la possibile futura applicazione (e interpretazione) della norma.

Risposta della Consulta
La corte costituzionale riconosce, infatti, che la disciplina degli orari nell'elenco degli ambiti normativi liberalizzati, la materia degli orari appartiene alla competenza esclusiva delle regioni. Mette, quindi, in secondo ordine le implicazioni di tutela della concorrenza, ma precisa, con altrettanta forza, che le competenze regionali non possono non rispettare i contenuti minimi dettati dalle norme statali che disciplinano il mercato (il Dlgs 114/98 - art. 11-13) e che le norme regionali possono avere solo un'estensione pro-concorrenziale. La corte costituzionale ritiene che, avendo la promozione della concorrenza una portata generale e trasversale, nei provvedimenti delle regioni sono insiti anche tali aspetti e dunque non debbono essere in contrasto con gli obiettivi statali. Nel caso specifico, ha valutato la suprema corte, non si è determinato un vulnus alla concorrenza avendo Regione Lombardia esteso le possibilità di apertura, di tutte le tipologie, rispetto alla normativa statale. Dunque le regioni in materia di orari possono fare di più delle leggi statali, senza limiti che non siano quelli della tutela della concorrenza e del mercato.
Alle regioni non spettano funzioni attuative ma di solo indirizzo. I comuni devono poi applicare la norma e promuovere e riorganizzare gli orari dei negozi (in base all'articolo 50 del Dlgs 267/2000), tenendo conto delle specifiche situazioni territoriali e locali. Lo stesso principio vale anche per i comuni? Se sì, significa che le applicazioni a livello locale non possono essere che migliorative della pro-concorrenzialità, in sostanza, più significative dal punto di vista delle aperture domenicali e festive.
Secondo aspetto: quanto esposto dalla corte costituzionale in materia di orari, cioè una sorta di scala attuativa della disciplina che non può che essere progressivamente migliorativa degli aspetti di apertura al mercato, vale anche per la programmazione degli insediamenti? Da questo punto di vista, per le regioni, molte cose sarebbero da rivedere in materia di contingentamento, neppure menzionato dal Dlgs 114/98 e oggi definitivamente cancellato dal Dlgs 59/2010, secondo il quale l'esercizio di un'attività economica può essere limitato solo se esiste un motivo imperativo di interesse generale.

Le regole della Lombardia

  • L'orario giornaliero è di 13 ore, tra le 7 e le 22, estensibili alle 5 e alle 24. I negozi inferiori ai 250 mq possono tenere aperto tutte le domeniche e le festività; gli altri solo le prime domeniche del mese, dicembre e in 5 festività scelte dal comune. L'apertura festiva è consentita anche nei centri storici dei capoluoghi e negli outlet (previo accordo con associazioni).
  • I comuni turistici sono solo quelli lacuali-rivieraschi, montani con impianti di sci, sedi di aeroporti.

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