Più spazio al marketing senza le gamme di quantità obbligatorie

Beverage Scenari – La liberalizzazione dei formati favorirà attività di supporto. L’obbligo resta per vini e spirit

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1. Entra in vigore la
direttiva 2007/45/Ce

2. Nuove disposizioni
sulle quantità nominali
dei prodotti
preconfezionati
3. Diventa meno
immediato il confronto
dei prezzi

Quando negli anni ’60
cominciò ad affermarsi
l’esigenza di una libera circolazione
delle merci in ambito
comunitario, l’esistenza di leggi
nazionali alquanto differenti in materia di pesi e volumi dei prodotti
destinati al consumatore
costituiva un evidente intralcio
alle esportazioni. Nacque così
l’esigenza di regolamentare il
settore e negli anni ’70 furono
approvate le prime disposizioni
comunitarie relative alle gamme
obbligatorie di peso e di volume
dei prodotti preconfezionati e di
alcuni imballaggi.


L’armonizzazione

L’armonizzazione è stata parziale,
riguardante i soli prodotti
destinati all’esportazione intracomunitaria
che, se conformi
alla standardizzazione, hanno
potuto circolare liberamente.
Parallelamente gli Stati membri
hanno avuto la possibilità di
continuare ad applicare, per il
mercato interno, le norme nazionali.
Una soluzione ideale per
le aziende che non producevano
per l’export da onerosi investimenti
per adeguare gli impianti
di confezionamento nonché forme
e dimensioni dei contenitori,
soprattutto nel caso in cui la
domanda, abbandonati i consueti
formati, ne avesse preferiti
altri in precedenza mai adottati.
L’armonizzazione totale (con
abolizione di tutte le gamme
nazionali e adozione delle sole
gamme comunitarie) è stata limitata
ad alcune categorie merceologiche;
ma per non perdere
quote di mercato all’estero, per
anni, molte aziende hanno preferito
adeguare la propria offerta
alle esigenze imposte dal paese
di vendita. Si è quindi instaurato
un quadro complesso e le
autorità comunitarie sono state
più volte chiamate a dirimere
intricati contenziosi.

La novità

Dall’11 aprile 2009 tutto cambierà.
Entra, infatti, in vigore la
rirettiva 2007/45/Ce che abolisce,
per la maggior parte dei prodotti,
le gamme di quantità obbligatorie.
Si è scelta la via della direttiva
per ragioni di coerenza formale e
legale con quanto in precedenza
in vigore e in considerazione
del fatto che, recependo questa
norma, gli Stati membri sono
tenuti a perfezionare anche la
relativa legislazione nazionale.

  Non confondere il consumatore  
  La direttiva 2007/45/Ce specifica che i prodotti soggetti a gamma devono essere presentati in modo da non confondere il consumatore sul loro costo.
Per esempio, per gli spirit resterà vietato l’uso del formato da 750 ml anche in un’ipotetica promozione che presenti l’alcolico come 700 ml + 50 ml regalati. Un simile formato potrebbe essere venduto solo in paesi extracomunitari che ammettono nel proprio mercato bottiglie da 750 ml. Oppure essere parte di un imballaggio multiplo, destinato al consumatore: per ipotesi due bottiglie da 750 ml inserite in confezione regalo rientrano tra le capacità ammesse dalla norma (1.500 ml) e possono dunque circolare liberamente nel mercato comunitario. La direttiva prevede, infatti, che rientrino nella gamma il “singolo pezzo” o “due o più imballaggi singoli destinati ad essere venduti insieme”. Nel caso di un cartone che contiene bottiglie di vino da vendere singolarmente la capacità di ogni bottiglia deve essere conforme a uno dei valori indicati nella tabella allegata alla norma (500, 750, 1.000 ml ecc.).
 
     

  Vantaggi per chi dal nuovo testo di legge?  
  L’approvazione di una direttiva che porta a un’ampia liberalizzazione delle gamme è stata supportata da quattro importanti considerazioni inerenti rispettivamente a: semplificazione della precedente macchinosa normativa, tutela dei consumatori, libera circolazione delle merci e rispetto dell’ambiente. Con la liberalizzazione dei formati, i consumatori hanno la massima possibilità di scelta, soprattutto possono acquistare i quantitativi di prodotto che meglio si addicono alle loro esigenze, evitando inutili sprechi e possono comunque continuare a confrontare i prezzi dei prodotti grazie al permanere dell’obbligo di esporre a scaffale, oltre al prezzo per confezione, anche il prezzo al chilo o al litro. L’abolizione delle gamme cancella la necessità di utilizzare fondi e funzionari pubblici per attività di controllo
del rispetto delle gamme. Non vi è inoltre alcuna ripercussione sulla normativa ambientale comunitaria: diversi studi hanno, infatti, dimostrato che le dimensioni degli imballaggi non ostacolano la piena e congrua attuazione delle norme ambientali, nemmeno nella parte riguardante la prevenzione dei rifiuti.
 
     
  Gamme dei valori delle quantità nominali del contenuto degli imballaggi preconfezionati  
  Prodotti venduti a volume  
  Vino tranquillo Nell’intervallo tra 100 ml e 1.500 ml, solo gli 8 valori seguenti: ml: 100 - 187 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1.000 - 1.500  
  Vino giallo Nell’intervallo tra 100 ml e 1.500 ml, solo il valore seguente: ml: 620  
  Vino spumante Nell’intervallo tra 125 ml e 1.500 ml, solo i 5 valori seguenti: ml: 125 - 200 - 375 - 750 - 1.500  
  Vino liquoroso Nell’intervallo tra 100 ml e 1.500 ml, solo i 7 valori seguenti: ml: 100 - 200 - 375 - 750 - 1.000 - 1.500  
  Vino aromatizzato Nell’intervallo tra 100 ml e 1.500 ml, solo i 7 valori seguenti: ml: 100 - 200 - 375 - 500 - 750 - 1.000 - 1.500  
  Bevande spiritose Nell’intervallo tra 100 ml e 2.000 ml, solo i 9 valori seguenti: ml: 100 - 200 - 350 - 500 - 700 - 1.000 - 1.500 - 1.750 - 2.000  
  Definizione dei prodotti  
  Vino tranquillo: vino di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (Ce) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1) (codice NC ex 2204).  
  Vino giallo: vino di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (Ce) n. 1493/1999 (codice NC ex 2204) con denominazione d’origine “Côtes du Jura”, “Arbois”, “L’Etoile” e “ChâteauChalon” in bottiglie di cui all’allegato 1, punto 3, del regolamento (Ce) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (Ce) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (2).  
  Vino spumante: vino di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e all’allegato 1, punti 15, 16, 17 e 18, del regolamento (Ce) n. 1493/1999 (codice NC 2204 10).  
  Vino liquoroso: vino di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e all’allegato 1, punto 14, del regolamento (Ce) n. 1493/1999 (codici NC 2204 21 - 2204 29).  
  Vino aromatizzato: vino aromatizzato di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (Cee) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (3) (codice NC 2205).  
  Bevande spiritose: bevande spiritose di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (Cee) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (4) (codice NC 2208).  
     
 

Allegati

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