Più diritti per i consumatori: recepita la direttiva europea 2011/83/Ce

di Alessandra Favazzo

A partire dal 14 giugno è entrato in vigore il decreto legislativo n. 21 del 21 febbraio 2014, che recepisce la direttiva europea 2011/83/CE in materia di diritti dei consumatori. La nuova normativa va a modificare gli articoli dal 45 al 67 del nostro Codice del Consumo, che riguardano in particolar modo gli acquisti conclusi fuori dai locali commerciali tradizionali. È chiaro che oggi a essere coinvolto dalla riforma è soprattutto il settore dell’e-commerce, di cui la direttiva europea vuole favorire la crescita, incentivando un numero sempre maggiore di utenti a effettuare acquisti in Rete.

 

Sono stati potenziati gli obblighi di informazione pre-contrattuale di chi vende riguardo alle caratteristiche del prodotto/servizio, al prezzo, all’identità e all’indirizzo del venditore, alla consegna della merce e alla gestione dei reclami, alle modalità di pagamento e, infine, al diritto di recesso. Nel caso specifico della vendita di contenuti digitali, inoltre, devono essere specificati gli eventuali limiti di compatibilità e di riproducibilità di tali contenuti con i dispositivi hardware e software.

 

I giorni per esercitare il diritto di recesso salgono da 10 a 14 e decorrono dalla data di consegna del bene. Tuttavia, qualora il venditore non avesse adeguatamente adempiuto all’obbligo di informativa sul diritto di recesso al momento della vendita, il limite dei 14 giorni risulta prolungato di ulteriori 12 mesi. Per favorire l’incremento degli acquisti online anche fra i consumatori meno esperti, la direttiva propone un modello standard di recesso, valido per tutti i Paesi europei, anche se restano valide tutte le altre modalità finora utilizzate di espressione della volontà del consumatore di non acquistare il bene. A subire, invece, una riduzione sono i tempi di rimborso: il consumatore ha diritto a riavere la somma versata entro 14 giorni dalla data del recesso, con l’obbligo di restituire il bene (con spese di spedizione a suo carico) nel medesimo arco di tempo. Il rispetto in Italia dovrà essere garantito dall’Agcm (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) competente in maniera esclusiva. L’Agcm potrà infatti comminare sanzioni fino a cinque milioni di euro per le imprese che non adempieranno ai nuovi obblighi.

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