Ritardi nei pagamenti, cosa cambia e quali sanzioni con la nuova normativa

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Il recepimento della direttiva europea sulle pratiche sleali ha portato a un decreto legislativo con diverse novità sui pagamenti delle aziende che vendono e acquistano prodotti alimentari

Nell’aprile del 2019 il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione Europea hanno emanato la direttiva 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola ed alimentare. Il Governo italiano ha provveduto a redigere uno schema di decreto legislativo allo scopo di recepire le norme europee nell’ordinamento nazionale, definitivamente approvato lo scorso 5 novembre.

Delle novità che propone e di come cambia la normativa nei termini di pagamento, ne abbiamo parlato nella puntata del podcast "Il legale risolve" con l'avvocato Stefano Taurini, che si è occupato anche di scrivere questo articolo.

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Cosa cambia nelle relazioni commerciali dall'entrata in vigore del decreto

Con l’entrata in vigore del decreto, le relazioni commerciali connesse al commercio di prodotti agricoli ed alimentari troveranno una nuova disciplina a distanza di quasi dieci anni dall’emanazione dell’art. 62 del DL 24 gennaio 2012 n. 1 che, come noto, aveva introdotto in Italia una normativa specificamente dedicata al settore, con l’obiettivo di migliorarne le dinamiche attraverso l’individuazione - ed il conseguente divieto - di una serie di pratiche commerciali non tollerabili dall’ordinamento in quanto sleali.

L’impatto più rilevante dell’art. 62 era stato naturalmente quello relativo ai termini di pagamento, dato che la norma aveva sottratto alle parti il diritto di autodeterminarsi ed aveva sancito la regola, ancora oggi in vigore, secondo la quale il pagamento del corrispettivo deve inderogabilmente essere effettuato  entro 30 giorni per le merci deteriorabili ed entro 60 giorni per le altre merci. In entrambi la decorrenza del termine coincide con l’ultimo giorno del mese in cui l’acquirente riceve la fattura.

La Direttiva europea del 2019 da un lato ha fatto proprio il medesimo sistema di termini vigente Italia (30 o 60 giorni in funzione delle caratteristiche delle merci oggetto di cessione), dall’altro ha indicato una nuova regola per il conteggio, prevedendo diverse date di decorrenza a seconda degli accordi in essere tra fornitore ed acquirente.

A questa indicazione si adegua oggi il testo del decreto legislativo predisposto dal Governo, che è quindi destinato ad introdurre modifiche di considerevole impatto pratico sulla regolazione dei rapporti tra gli operatori del settore.

Ed infatti il nuovo provvedimento

  1. conferma che i pagamenti devono essere effettuati entro 30 o 60 giorni, ma si allontana sensibilmente dalla disciplina di cui all’art. 62 – che sarà abrogato al momento di entrata in vigore della nuova norma – prevedendo che il termine più breve si applichi unicamente alla vendita dei prodotti agricoli ed alimentari “deperibili, vale a dire quelli “che per loro natura o nella fase della loro trasformazione potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione”. Si tratta di una disposizione di notevole impatto pratico, dato che nella norma ancora in vigore l’obbligo di pagamento nel minor termine risulta esteso all’acquisto di tutti i prodotti “deteriorabili”, e dunque a quelli aventi una durata non superiore a 60 giorni, oltre che a tutti i tipi di latte ed ai prodotti a base di carne aventi le caratteristiche fisico-chimiche specificate al quarto comma dell’art. 62;
  2. prevede che la decorrenza di tali termini venga differenziata a seconda degli accordi concretamente intervenuti tra le parti. Se è stato tra loro stipulato un accordo quadro o un contratto di fornitura con prestazioni periodiche o continuative, il periodo di 30 o 60 giorni dovrà essere calcolato dalla fine del “periodo di consegna concordato tra fornitore ed acquirente (periodo che non potrà però essere superiore ad un mese). Diversamente la decorrenza dei detti termini coinciderà con la data di effettiva consegna dei prodotti;
  3. precisa che, nel caso in cui il preciso importo dovuto dall’acquirente debba essere determinato in un momento successivo (rispetto alla fine del periodo di consegna o, rispettivamente, alla data di consegna delle merci), il termine di pagamento decorra dal giorno in cui effettivamente interviene la quantificazione.

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Cosa cambia nei termini massimi di pagamento tra la regola attuale e quella futura

CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

TERMINI MASSIMI DI PAGAMENTO

Norme di riferimento Regola attuale Regola futura
Art. 62, D.L. 24/01/2012 n. 1, convertito dalla L.27/2012 Schema di D.lgs. di recepimento della Direttiva (UE) 2019/633
Termine massimo 30 gg per i prodotti deteriorabili*

*prodotto deteriorabile: prodotto di durata non superiore a 60 gg

(come da specifica all’art. 62, co. IV)

30 gg per i prodotti deperibili*

*prodotti deperibili: prodotti che per loro natura o nella fase della trasformazione potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 gg dalla raccolta, produzione o trasformazione

60 gg per gli altri prodotti 60 gg per gli altri prodotti
 

Decorrenza del termine

 

dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura

in caso di rapporto continuativo*

-       dal termine del periodo di consegna convenuto dalle parti (in ogni caso non superiore a un mese);

  oppure

-       dalla data di determinazione del prezzo del prodotto (se successiva)

*accordo quadro ovvero contratto di fornitura con prestazioni periodiche o continuative

in caso di rapporto non continuativo

-       dalla data di consegna del prodotto;

 oppure

-       dalla data di determinazione del prezzo del prodotto (se successiva)

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