Saldi, bastano pochi punti fermi, senza troppe regolamentazioni

Esperti – Le regioni hanno fissato giorni d’inizio, durata del periodo dei saldi, modalità di esposizione dei prezzi, senza definire con precisione i prodotti interessati. (Da MARK UP 187)

1.
Resta incerta la definizione dei prodotti oggetto dei saldi

2. L'intervento vincolante delle regioni

A saldi conclusi, è utile proporre alcune riflessioni sulle vendite straordinarie, tema riportato alla ribalta dalla forte polemica sollevata, in particolare quest'anno, da entrambe le parti interessate, commercio e consumatori. Nel 2010, infatti, il primo sabato del mese, data d'inizio dei saldi in molte regioni, ha coinciso con il 2 gennaio, a ridosso delle festività natalizie e a solo undici giorni dall'inizio dell'inverno. La coincidenza ha posto il commercio al dettaglio di fronte ad alcune situazioni critiche: praticare da subito forti sconti; impossibilità (almeno in molte regioni) di effettuare vendite promozionali fin da novembre; prolungamento di 15 giorni delle aperture 7 giorni su 7 con il conseguente aggravio delle prestazioni straordinarie. In sostanza, i commercianti hanno venduto a prezzi pieni solo 10 giorni su totali 90 di stagione invernale. Con quali conseguenze? La principale è che gli acquisti a prezzi scontati di beni non alimentari si sono spostati al periodo post festivo polarizzandosi sul mese di gennaio. Se il clima quest'anno lo avesse permesso, sarebbe stato necessario, per rivitalizzare le vendite, passare alla stagione primaverile.

Una lacuna normativa

È necessario partire dalla riforma del 1998 dalla quale emerge una lacuna normativa tuttora persistente. Nel Dlgs 114/98 la definizione dei prodotti oggetto dei saldi rimane generica: si tratta di “prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo”. Quali sono esattamente questi prodotti? Le regioni, delegate a disciplinare l'applicazione della norma, si sono concentrate su fattori pur importanti, come giorni d'inizio, durata del periodo dei saldi, modalità di esposizione dei prezzi, disattendendo, però, la questione centrale: definire con precisione i prodotti interessati ai saldi. La risposta a questo problema risolverebbe la questione di quali prodotti non possono essere esitati nel periodo antecedente le date stabilite dalle regioni, facendo chiarezza su quali sono i prodotti realmente interessati alle vendite di fine stagione, e riportando la comunicazione sui livelli di corretta informazione dettati dal legislatore.

Fin dalla legge 130 del 12 aprile 1991 il ministero dell'Industria si era assunto l'impegno di emanare un proprio decreto con l'obiettivo di precisare forme di pubblicità delle vendite di fine stagione o saldi. Questo impegno, delegato alle regioni nel Dlgs 114/98, è stato nella stragrande maggioranza dei casi disatteso, senza neppure individuare le definizioni comunicazionali che distinguono i saldi, le vendite promozionali o quelle di liquidazione.

La questione
della delega regionale

Vi è poi una questione di rilevanza anche maggiore, che vede le regioni fuoriuscire dai limiti stabiliti dalla normativa nazionale, dalle regole antitrust, ma soprattutto dai principi della libera concorrenza: la delega attribuita alle regioni dal Dlgs 114/98 non riguardava le vendite promozionali, sottintendendo la loro libertà, nell'ambito della definizione data. Invece, le normative regionali le hanno disciplinate, con vincoli più o meno forti, ma attuando in sostanza una distorsione del mercato per cui un principio, quello della promozionalità del punto di vendita, è stato pesantemente limitato, peraltro con differenziazioni territoriali considerevoli per una formula di vendita che non ha alcun aggancio alla localizzazione.
Questa situazione contribuisce a evidenziare le crepe di una legislazione inattuale. La soluzione non risiede certo nell'appesantimento delle norme per imbrigliare un fenomeno difficilmente regolamentabile, ma nella definizione in sede legislativa di pochi punti fermi affidando le modalità esecutive di queste forme di vendita ai principi di autodisciplina e di etica professionale che devono formarsi ed essere certificati, tramite le istituzioni e il sistema camerale e associativo.

Promozioni libere online
Mentre riguardo ai saldi tradizionali si discute ancora su norme e vincoli, affidando allo Stato un ruolo di regolamentazione di scelte di natura prevalentemente aziendale, nel mondo del commercio elettronico, dove vendite promozionali sono libere e non controllate, i più grandi operatori si sono dati un codice di autodisciplina con la finalità di rendere gli acquisti online “facili, convenienti e sicuri”. Un esempio da seguire, non c'è dubbio.

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