Soft Brexit, strategie a disposizione delle aziende food

Accordo sugli scambi e la cooperazione tra l’UE e il Regno Unito: il contributo degli avvocati Giorgio Rusconi e Giulia Cazzolino

La Soft Brexit ha posto fine alla libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali tra il Regno Unito e l'Unione Europea. Al fine di mantenere, tuttavia, una proficua collaborazione tra le due parti il 24 dicembre 2020 è stato siglato un accordo di estrema importanza dal punto di vista della circolazione delle merci. Il Food, Health and Nutrition Law Team di Mondini Bonora Ginevra Studio Legale ha avuto occasione di illustrare i contenuti dell’Accordo che maggiormente possono interessare le aziende del settore food & beverage in un incontro tenutosi agli inizi di marzo. Illustrati nel dettaglio dagli avvocati Giorgio Rusconi e Giulia Cozzolino.

L'accordo sugli scambi
e la cooperazione stabilisce regimi preferenziali in settori quali gli scambi di merci e servizi, il commercio digitale, la proprietà intellettuale, gli appalti pubblici

Il Team fornisce quotidianamente strumenti pratici e supporto interpretativo a tutte le imprese alimentari italiane impegnate nella difficile interpretazione della normativa unionale. Anzitutto, il supporto viene fornito per la corretta individuazione dell’origine della merce. Come noto, l’origine di un bene indica la “nazionalità economica” di un dato prodotto quando questo sia il risultato dell’utilizzazione di componenti o materie prime provenienti da Paesi diversi. A seconda che si tratti di origine preferenziale o non preferenziale, è possibile conferire al prodotto una serie di diritti economici e daziari che dà luogo ad un trattamento tariffario preferenziale (dazio ridotto o esenzione tout court).

In generale, la merce esportata dal Regno Unito e diretta in Unione Europea (e viceversa), al fine di ottenere un’origine preferenziale, dovrà essere spedita direttamente nei Paesi Parte dell’Accordo (Regno Unito o Stati Membri) e l’esportatore dovrà fornire all’importatore una valida attestazione circa l’origine della predetta merce.
Più nello specifico, e secondo quanto previsto dal Titolo I, Capo 2, Sezione 1 dell’Accordo, sono considerati originari di UE o UK i prodotti interamente ottenuti in una delle due Parti dell’Accordo (ad esempio prodotti minerari, piante, animali vivi) o fabbricati in una delle due Parti: esclusivamente a partire da materiali originari dello stesso Paese, oppure, incorporando materiali non originari di nessun Paese parte, purché questi ultimi soddisfino le regole di origine specifiche per prodotto.

Per quanto l’Accordo debba essere salutato con favore da parte deli Operatori del Settore Alimentare, è comunque necessario rilevarne gli aspetti problematici. Anzitutto, si tratta di accordo-monstre decisamente corposo, ove è sovente difficile individuare con esattezza le norme applicabili; in secondo luogo, alcuni punti dell’accordo dovranno essere chiariti, e sarà necessario fornire una interpretazione uniforme tra le due Parti al fine di giungere ad una applicazione normativa coerente ed uniforme. Infine, è necessario rilevare come i negoziatori abbiano parzialmente dimenticato la lunghezza e complessità della supply chain odierna, che si muove velocemente e coinvolge numerosi Paesi, rendendo ancora più difficile la corretta applicazione del corpo normativo.

A tal proposito, l’applicazione dell’Accordo potrebbe essere l’opportunità per l’operatore del settore di rivedere la propria supply chain, di comprenderne appieno meccanismi e provenienza, così da modificarne alcuni punti, ove necessario. È bene infine ricordare che il trattamento tariffario “di favore”, accordato alla merce avente origine preferenziale, deve sempre essere richiesto dall’Operatore, non essendo applicato alle merci in via automatica.
Il Team guida pertanto gli operatori del settore all’interno di una normativa molto tecnica ma i cui riflessi di non-compliance sono particolarmente pericolosi. I professionisti impegnati in questa attività, il partner Giorgio Rusconi e gli associate Omar Cesana e Giulia Cozzolino, sono poi affiancati dai membri del Food Lawyers Network, associazione creata nel 2008 da Rusconi e che comprende, ad oggi, 45 professionisti del diritto alimentari provenienti da altrettante giurisdizioni.

L’accordo commerciale di cooperazione tra UE e UK (Trade & Cooperation Agreement) si applica, in via provvisoria, dal 1° gennaio 2021. I negoziati si sono infatti conclusi solo dopo diversi mesi di trattative e per tal ragione il Consiglio ha adottato una decisione per l’applicazione dell'accordo in via provvisoria a cui seguirà l’iter legislativo previsto dagli ordinamenti dei singoli Stati Membri per l’entrata in vigore degli accordi internazionali. Nel Regno Unito l’accordo è stato firmato dalla Regina il 31 dicembre 2020.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome