Medie strutture, è necessario dire stop ai vincoli insediativi

Esperti – Il punto sulla legislazione dopo i recenti pronunciamenti del Tar. (Da MARK UP 191)

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1. Le valutazioni per l'insediamento di una media superficie riguardano il solo territorio comunale
2. Nel caso i comuni non rispettino i termini di adeguamento dei propri strumenti urbanistici, è applicabile la procedura di silenzio assenso alle richieste degli operatori

Ancora una volta la giurisprudenza è stata chiamata a intervenire su decisioni delle autorità locali ai fini di una corretta e sensata applicazione della disciplina in materia commerciale. Stavolta la questione non riguarda una grande struttura di vendita, ma una media superficie, e per di più già in attività, che ha richiesto un solo ampliamento di superficie, negato dal comune in quanto lo stesso non aveva predisposto i criteri autorizzativi per queste tipologie di vendita, come previsto dagli articoli 6 e 8 del Dlgs 114/98.
Dopo un primo pronunciamento favorevole del Tar Lombardia (del luglio 2008) in cui si affermava che il comune, dopo sette anni d'inadempienza per l'adozione di un provvedimento urbanistico che doveva essere effettuato entro fine 2001, non poteva pretendere di negare qualunque autorizzazione per una media struttura, assumendo come motivazione l'assenza di un atto doveroso di adeguamento alla nuova disciplina del commercio: in pratica, il proprio comportamento non coerente con la legge. Secondo il Tar il comune doveva procedere a tale adempimento valutando alla luce della sentenza la richiesta respinta. In quella sede non veniva riconosciuto il silenzio-assenso per assenza del diniego nei termini previsti, con la conseguenza di rinvio sine die del riesame da parte del comune interessato.
Nel marzo 2010 il Consiglio di Stato ha riesaminato, su richiesta del proponente, la questione, ritenendo che il silenzio-assenso previsto dalla legge 241/90 e dall'articolo 8 del Dlgs 114/98 sia comunque applicabile, anche in assenza di provvedimenti programmatori urbanistici e/o commerciali che il comune avrebbe dovuto assumere e che, invece, per sua inerzia non ha assunto.

Vincoli urbanistico-ambientali
Il legislatore, nel Dlgs 114/98, ha affidato le decisioni a una procedura rapida e interamente gestita dal comune, che è l'ente territoriale più vicino alla comunità locale. Le valutazioni per l'insediamento di una media superficie, nella grande maggioranza dei casi, riguardano, infatti, il solo territorio comunale. I comuni hanno l'obbligo di rispettare i termini di adeguamento dei propri strumenti urbanistici dettati dalle leggi nazionali e regionali; in caso di inerzia, è applicabile la procedura di silenzio assenso alle richieste presentate.
Alla totale autonomia comunale nelle decisioni cogenti in materia di medie strutture di vendita, si oppone con insistenza l'atteggiamento di numerose regioni, che hanno dato sfogo alla propria fantasia per trovare condizionamenti centrali alla libertà programmatoria e autorizzativa comunale.
La giurisprudenza e l'Antitrust hanno ormai esplicitamente affermato che i comuni “hanno l'obbligo di disapplicazione di tutta la regolamentazione regionale contrastante con i principi concorrenziali”. 

Definizione di media superficie
Si definisce media struttura di vendita un esercizio commerciale al dettaglio con superficie di vendita tra 150 e 1.500 mq, nei comuni con meno di 10.000 abitanti; in tutti gli altri comuni le soglie dimensionali vanno da 250 a 2.500 mq. La media struttura di vendita può essere un esercizio singolo, ma può anche coincidere con un aggregato di unità di vendita integrate in un centro commerciale, a condizione che il limite dimensionale complessivo non superi le soglie sopra indicate.


Allegati

191-MKUP-Straolzini
di Angelo Straolzini / luglio 2010

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