Col Decreto 27.5.2015, adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico, sono state stabilite le modalità di attuazione del regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, brevetti, know how, marchi e disegni e modelli, meglio noto come Patent Box.
Si tratta di una misura di agevolazione fiscale per i proventi derivanti dallo sfruttamento e dalla cessione di diritti di proprietà intellettuale (diritti IP). Infatti, nonostante il nome faccia pensare ai brevetti, il Patent Box è in realtà un IP Box, perché trova applicazione non solo a brevetti e know-how, ma anche a diritti d’autore (“opere dell’ingegno”), marchi e design.
A monte di questo intervento normativo vi è l’intento di scoraggiare il fenomeno, assai diffuso, per cui i diritti IP, ed in particolare i brevetti, vengono intestati a società aventi sede in Paesi dal regime fiscale particolarmente favorevole, in modo da ridurre l’imposizione sui proventi derivanti dallo sfruttamento (o dalla cessione) di essi.
Nell’ambito del suo progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), l’OCSE ha raccomandato l’adozione di un approccio comune, finalizzato a far sì che solo i valori creati in un Paese possano beneficiare dei regimi agevolati, in proporzione agli investimenti effettivamente realizzati in loco; la normativa italiana è chiaramente ispirata a quest’impostazione, in particolare per quanto attiene al metodo, piuttosto complesso, per determinare il reddito cui il beneficio è applicabile in caso di sfruttamento diretto del diritto IP.
Il sistema adottato dal nostro Paese si configura come un regime opzionale di tassazione (che dunque richiede un’adesione espressa, da esercitare per la durata di un quinquennio, da parte di soggetti “che esercitino le attività di ricerca e di sviluppo”) e si articola fondamentalmente in due benefici:
- L’esclusione dalla base imponibile di una quota sino al 50%, a decrescere negli anni successivi fino al 30%, dei redditi derivanti dallo sfruttamento dei diritti IP determinati sulla base del rapporto tra costi e ricavi.
- La detassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti IP di cui almeno il 90% venga reinvestito nei due esercizi successivi in attività di ricerca e sviluppo di altri beni La definizione di queste attività comprende non solo la ricerca tecnologica, di base e applicata, e i test diretti alla commercializzazione di nuovi prodotti, ma anche il design, l’ideazione e la realizzazione di un software, le attività anticontraffazione, compreso il contenzioso, e anche una serie di attività promozionali.
Al di là degli aspetti problematici connessi all’individuazione dei ricavi e dei costi attribuibili a ciasun bene immateriale, resta comunque il fatto che, grazie al patent box, una gestione oculata dei diritti IP all’interno di un Gruppo potrà avere significativi ritorni anche sul piano fiscale, detassando una parte dei proventi, in particolare del licensing e addirittura esentando da imposizione le plusvalenze ricavate dalla cessione di questi diritti poi reinvestite nello sviluppo di analoghi diritti: il che è particolarmente importante per le imprese che producono in modo “ricorrente” proprietà intellettuale, quindi non solo le imprese innovative, ma anche quelle del fashion e del design.
La nuova disciplina accentua l’esigenza che non ci si limiti a consentire l’utilizzazione dei diritti IP da parte delle diverse società di un medesimo Gruppo, ma si giustifichino in modo rigoroso e contabilmente corretto le singole attribuzioni patrimoniali effettuate. In particolare per le imprese innovative – ma in realtà anche per i prodotti in cui il valore aggiunto è rappresentato dal marchio o dal design – ci si deve altresì domandare se e quando i vantaggi derivanti dalla possibilità di disporre all’estero di significativi abbattimenti dei costi produttivi non vengano pareggiati (e superati) dalla combinazione tra l’opportunità di valorizzare l’origine italiana come plus commerciale sul mercato e quella di servirsi di questi nuovi incentivi.
Probabilmente, ancora una volta, non esiste una risposta univoca che possa valere per tutti e la scelta vincente in molti casi sarà il mix tra delocalizzazione e back reshoring, specie se accompagnato da una gestione di gruppo “attiva” e in grado di sfruttare al meglio tutte le nuove opportunità: specie se questa strategia di gestione infragruppo del portafoglio IP si affiancherà a forme innovative di distribuzione, in grado di sfruttare al meglio i punti di forza di entrambi.